Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.